LEGGE CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO
DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
, 30.12.2010
Pubblichiamo di seguito il testo della legge dello Stato della Città del Vaticano N. CXXVII: Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo:
30
dicembre 2010
PER
LO STATO
DELLA
CITTÀ DEL VATICANO
-
Visto il Trattato del Laterano, sottoscritto in Roma, fra
-
Vista
-
Vista la legge sulle Fonti del Diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI;
-
che il riciclaggio dei proventi di attività illecite e, altresì,
lo sfruttamento del sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza
criminosa o anche denaro di provenienza lecita a scopo di finanziamento del
terrorismo minano alla base le fondamenta delle società civili costituendo una
minaccia per l’integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la
stabilità dei sistemi finanziari;
-
che il riciclaggio dei proventi di attività criminose ed il
finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale e che,
pertanto, le misure adottate esclusivamente a livello di singola giurisdizione,
senza coordinamento né cooperazione internazionali, finirebbero per avere
effetti limitati;
-
che ogni Stato e Giurisdizione, in ragione delle peculiarità
transnazionali dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
devono fornire il proprio contributo introducendo nella legislazione interna
regole e presidi coerenti con i principi e gli standard concordati a livello
internazionale e comunitario contro il riciclaggio ed il finanziamento del
terrorismo;
-
che
CAPO
I
Definizioni ed ambito di applicazione
Articolo
1
Definizioni
1.
“beni”: i beni di
qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o
intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa
quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri
diritti sui beni medesimi;
2.
“titolare effettivo”:
la persona o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata
un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la
persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano
tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui
all’Allegato alla presente Legge;
3.
“dati identificativi”:
il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo e gli estremi
del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi dalle persone
fisiche, la denominazione e la sede legale; avuto riguardo alle persone fisiche
ed ai soggetti da queste diversi appartenenti a Stati esteri costituiscono dati
identificativi, secondo le leggi di quelle giurisdizioni, anche gli estremi
relativi alla posizione fiscale;
4.
“prestatori di servizi
relativi a società e trust”: ogni persona fisica o giuridica che
fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: a)
costituire società o altre persone giuridiche; b) occupare la funzione di
dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o
una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche; c) fornire una
sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi
connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
d) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto
giuridico analogo; e) esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra
persona;
5.
“persone politicamente
esposte”: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti
cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali
persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei
criteri di cui all’Allegato alla presente Legge;
6.
“reato grave”: i
reati contenuti nel Capo III della presente legge e nel Codice penale agli
articoli 145 – 154 (delitti contro la libertà individuale);
171-174 (corruzione); 248 (associazione per delinquere); 256 (falsità in
monete e carte di pubblico credito); 295 – 297 (frodi nei commerci, nelle
industrie e negli incanti); 331 – 339 (delitti contro il buon costume e
l’ordine delle famiglie); 402 - 404 (furto); 406 - 412 (rapina, estorsione e
ricatto); 413 (truffa); 421 (ricettazione); 460 – 470 (contravvenzioni
concernenti le armi e le materie esplodenti) e comunque ogni fattispecie
delittuosa punita nel minimo con la reclusione o l’arresto pari o superiore a
sei mesi o nel massimo con la reclusione o l’arresto pari o superiore ad un
anno;
7.
“stupefacenti e sostanze
psicotrope”: ogni pianta i cui principi attivi possono provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per
estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a
carico del sistema nervoso centrale;
8.
“finanziamento del
terrorismo”: qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla
raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia e
alla erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati,
destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o
più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il
compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dalla
presente legge; e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e
delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti;
9.
“condotte con finalità di
terrorismo”: le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare
grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute
allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un
qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre
norme di diritto internazionale vincolanti per lo Stato;
10.“dispositivi
esplosivi o comunque micidiali”: armi da sparo e tutte le altre, la cui
destinazione naturale è l’offesa alla persona, tutti gli strumenti atti ad
offendere, i gas asfissianti o accecanti, le sostanze corrosive;
11.“banca
di comodo”: un ente creditizio, o un ente che svolge attività
equivalenti, costituito in uno Stato in cui non ha alcuna presenza fisica, che
consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia
collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
12.“conti
correnti di corrispondenza”: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente
su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di
effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi,
rimesse documentate e altre operazioni);
13.“servizi
di pagamento”: servizi che permettono l’esecuzione di depositi,
prelievi, ordini ed operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi,
relativamente ad un conto di pagamento, ovvero l’emissione e/o
l’acquisizione di strumenti di pagamento e le rimesse di denaro;
14.“operazione”:
la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti
indicati nell’articolo 2, lettere p) e q), un’attività determinata o
determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale
modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una
prestazione professionale;
15.“operazione
collegata”: un’operazione, ancorché autonoma, che unitamente ad altra o
ad altre costituisca un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di
valore pari o superiore ad euro 15.000, effettuate in momenti diversi ed in un
circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;
16.“conti
di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri,
intrattenuti dai soggetti obbligati alla presente legge, utilizzati per
effettuare operazioni in nome proprio o per conto della clientela;
17.“mezzi
di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli
assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, gli
ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di
pagamento, ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire,
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità
finanziarie;
18.“moneta
elettronica”: un valore monetario rappresentato da un credito nei
confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico,
emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario
emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente;
19.“prestatore
di servizi di pagamento”: la persona fisica o giuridica le cui attività
comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;
20.“trasferimento
di fondi”: una transazione effettuata per conto di un ordinante, per via
elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i
fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di
servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono
essere la medesima persona;
21.“denaro
contante”: a) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti
monetari emessi al portatore quali travellers
cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all’ordine e
mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di
un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo
titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti
all’ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario;
b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio);
22.“servizi
e attività di investimento”: qualsiasi servizio o attività (ricezione e
trasmissione di ordini; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione
per conto proprio; gestione di portafogli; consulenza in materia di
investimenti, assunzione e collocamento di strumenti finanziari) avente ad
oggetto strumenti finanziari (valori mobiliari; strumenti del mercato monetario;
quote di organismi di investimento collettivo; contratti di opzione; strumenti
finanziari derivati);
23.“strumenti
finanziari”: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di
organismi di investimento collettivo; contratti di opzione; strumenti finanziari
derivati;
24.“emittenti”:
i soggetti dello Stato o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati dello Stato;
25.“informazione
privilegiata”: un’informazione di carattere preciso, che non è stata
resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti
strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica,
potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;
26.“intermediazione
assicurativa”: le attività consistenti nel presentare o proporre
contratti di assicurazione o compiere atti preparatori o relativi alla
conclusione di tali contratti ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di
sinistri, alla loro gestione ed esecuzione; sono escluse le attività esercitate
dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un’impresa di
assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa e, altresì,
le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di
un’attività professionale, sempre che l’obiettivo di questa attività non
sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell’esecuzione di un
contratto di assicurazione o nella gestione di sinistri per un’impresa di
assicurazione su base professionale o nelle attività di liquidazione sinistri e
di consulenza in materia di sinistri;
27.“prestazione
professionale”: prestazione professionale o commerciale correlata con le
attività svolte dai soggetti di cui all’articolo 2 dalla quale si presuma,
nel momento in cui ha inizio, che avrà una certa durata;
28.“rapporto
continuativo”: rapporto di durata che dia luogo a più operazioni di
versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si
esaurisca in una sola operazione;
29.“rapporto
d’affari”: un rapporto, professionale o commerciale, che sia correlato
con le attività professionali svolte dai soggetti di cui all’articolo 2 e
che, nel momento della sua instaurazione, si presuma possa avere una certa
durata;
30.“terzi”:
ogni soggetto (persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia
natura) situato in uno Stato estero, che, conformemente a quanto stabilito nella
presente legge, sia soggetto a registrazione professionale obbligatoria legale
ed a sorveglianza, applichi misure di adeguata verifica della clientela e
obblighi di conservazione dei documenti;
31.“fondi”:
le attività ed utilità finanziarie, disponibili anche tramite soggetto
interposto, di qualsiasi natura, compresi anche: a) i contanti, gli assegni, i
crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di
pagamento; b) i depositi presso qualunque soggetto, i saldi sui conti, i crediti
e le obbligazioni di qualsiasi natura; c) gli interessi, i dividendi o altri
redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; d) il credito, il
diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri
impegni finanziari; e) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri
titoli rappresentativi di merci; f) i documenti da cui risulti una
partecipazione in fondi o risorse finanziarie; g) tutti gli strumenti di
finanziamento delle esportazioni;
32.“risorse
economiche”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali,
mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non
sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
33.“congelamento
di fondi”: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo
o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume,
l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la
destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi,
compresa la gestione di portafoglio;
34.“congelamento
di risorse economiche”: il divieto di movimentazione, trasferimento,
disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi,
utilizzo delle risorse economiche, compresi anche la vendita, la locazione,
l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
35.“soggetti
designati”: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità
designati come destinatari del congelamento;
36.“suolo”:
il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
37.“acque”:
le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee;
38.“acque
superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee, le
acque di transizione;
39.“acque
sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo
nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
40.“inquinamento
atmosferico”: ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta
all’emissione e alla conseguente introduzione nella stessa di una o più
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un
pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da
ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente;
41.“emissione”:
qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che
possa causare inquinamento atmosferico;
42.“rifiuti”:
prodotti fuori norma; prodotti scaduti; sostanze contaminate o insudiciate in
seguito ad attività volontarie; elementi inutilizzabili; sostanze divenute
inadatte all’impiego (ad esempio, acidi contaminati, solventi contaminati);
residui di processi industriali; residui di procedimenti antinquinamento;
residui di lavorazione/sagomatura; residui provenienti dall’estrazione e dalla
preparazione delle materie prime; sostanze contaminate; qualunque materia,
sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata.
Articolo
2
Soggetti
tenuti al rispetto degli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo
a.
nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e
nel concedere crediti per proprio conto;
b.
nell’intermediazione assicurativa;
c.
nell’assunzione di partecipazioni;
d.
nella raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
e.
nel compimento di operazioni di prestito;
f.
nello svolgimento di servizi di pagamento;
g.
nell’emissione e gestione di mezzi di pagamento;
h.
nel rilascio di garanzie e di impegni di firma;
i.
nella locazione di cassette di sicurezza;
j.
nello svolgimento di operazioni in cambi per proprio conto o per
conto della clientela;
k.
nell’acquisto e nella vendita o anche nella mediazione di beni
immobili o imprese;
l.
nella gestione di denaro e di strumenti finanziari;
m.
nell’apertura o nella gestione di conti o depositi bancari,
libretti di risparmio o depositi di titoli;
n.
nella costituzione, gestione o amministrazione di trust,
società o strutture analoghe nonché nella prestazione di servizi relativi a
società o trust;
o.
nello svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto
strumenti finanziari;
p.
nell’esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria,
della professione di revisore dei conti, contabile esterno e consulente
tributario;
q.
nell’esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria,
della professione di notaio e di legale, quando prestano la loro opera o
partecipando in nome e per conto del cliente ad una qualsiasi operazione
finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o
nella realizzazione di specifiche operazioni (acquisto e vendita di beni
immobili o imprese; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei
clienti; l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o
conti titoli; l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all’amministrazione di società, la costituzione, la gestione o
l’amministrazione di società; la costituzione, la gestione o
l’amministrazione di trust, società
o strutture analoghe);
r.
nella negoziazione di beni (soltanto quando il pagamento è
effettuato in contanti per un importo pari o superiore ad euro 15.000)
è
tenuto ad osservare gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione dei
rapporti e delle operazioni, di conservazione delle informazioni ad essi
inerenti e di segnalazione delle operazioni sospette; a tali fini deve
predisporre adeguati assetti organizzativi e procedure, nonché assicurare
un’adeguata formazione del personale.
2.
I soggetti di cui al comma che precede adottano, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente Legge, ogni provvedimento necessario per
assicurare il puntuale ed immediato adempimento degli obblighi previsti. Dei
provvedimenti assunti dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci
giorni dalla loro adozione, all’Autorità di Informazione Finanziaria.
Disposizioni penali in materia di riciclaggio
Riciclaggio
Nel
Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X
“Dei delitti contro la proprietà”
Capo V alla rubrica “Della
ricettazione” è aggiunto “, del riciclaggio e dell’autoriciclaggio”.
Nello stesso Capo dopo l’art. 421 è aggiunto
l’articolo 421 bis del seguente tenore:
421bis
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 421, sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione
della loro provenienza delittuosa, ovvero impiega in attività economiche o
finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro mille
ad euro quindicimila.
Nei
casi previsti dal comma che precede si applica la reclusione da due a sei anni e
la multa da euro mille ad euro diecimila se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da reato grave per il quale è stabilita la pena della reclusione
inferiore nel massimo a cinque anni.
Nei
confronti della persona che ha commesso il reato grave si applica la reclusione
da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila.
Nei
casi previsti dal comma uno la pena è aumentata quando il fatto è commesso
nell’esercizio di un’attività professionale.
La
fattispecie delittuosa sussiste anche se le attività che hanno generato il
denaro, i beni o le altre utilità da riciclare si sono svolte nel territorio di
un altro Stato.
Nei
casi di condanna è obbligatoria la confisca dei beni che costituiscono il
prodotto o il profitto dell’attività delittuosa, tranne che essi appartengano
a persone estranee al reato. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile
procedere alla confisca, ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o
delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per
interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del
reato.
CAPO
III
Altre fattispecie delittuose
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
Nel
Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la
sicurezza dello Stato” dopo il Capo
IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è
aggiunto il Capo V “Altre misure per prevenire e contrastare il
finanziamento del terrorismo” nel cui ambito è
inserito l’articolo 138 bis del seguente tenore:
Ai
fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli
atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un
organismo internazionale.
Nei
confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Arruolamento
con finalità di terrorismo anche internazionale
Nel
Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la
sicurezza dello Stato” dopo il
Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è
aggiunto il Capo V “Altre misure per prevenire e contrastare il
finanziamento del terrorismo” nel cui ambito è
inserito l’articolo 138 ter del seguente tenore:
138
ter Chiunque, fuori dai casi di cui all’articolo 138 bis, arruola una o più
persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi
pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno
Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Articolo
7
Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
138
sexies Salvo che non costituisca più grave reato, chiunque per finalità di
terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili
altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è
punito con la reclusione da due a cinque anni.
Articolo
9
Malversazione a danno dello Stato
Nel
Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà”
Capo III
“Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 è
aggiunto l’articolo 416 bis del seguente tenore:
416
bis Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo
Stato o da altro ente pubblico od istituzione contributi, sovvenzioni o
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di
opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle
predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se
i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.
Articolo
10
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Nel
Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà”
Capo III “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 bis è
aggiunto l’articolo 416 ter del seguente tenore:
416
ter La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il
fatto di cui all’articolo 413 riguarda contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici od istituzioni.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Nel
Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà”
Capo III “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 ter è
aggiunto l’articolo 416 quater del seguente tenore:
416
quater Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 413,
chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di
informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici od
istituzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se
i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.
Abuso di informazioni privilegiate
299
bis E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro
ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni
privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di
amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al
capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa,
di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a)
acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari
utilizzando le informazioni medesime;
b)
comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale
esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
c)
raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
La
stessa pena di cui al comma uno si applica a chiunque essendo in possesso di
informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività
delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma uno.
Il
giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di
dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la
rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per
l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare
inadeguata anche se applicata al massimo.
Articolo
13
Manipolazione del mercato
299
ter Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o
altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da euro ventimila a euro cinquemilioni.
Il
giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di
dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la
rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per
l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare
inadeguata anche se applicata nel massimo.
Articolo 14
Tratta di persone
145
bis Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui
all’articolo 145 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo
articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia,
abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o
psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di
somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a
fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a
trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent’anni.
La
pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti alla sfruttamento
della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di
organi.
Articolo
15
Vendita di
prodotti industriali con segni mendaci
All’art.
295, commi uno e due, la sanzione è rispettivamente così modificata “con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro diecimila” e “con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro ventimila”.
Fabbricazione, introduzione, vendita e detenzione di armi
nello Stato
1.
All’articolo 460 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
2.
All’articolo 461 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
3.
All’articolo 462 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
4.
All’articolo 463 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
5.
All’articolo 464 la sanzione è così modificata, nel comma primo, “con
l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro
duemila”, nel comma secondo, “con l’arresto fino a due anni e sei mesi e
con l’ammenda da euro mille ad euro tremila”, nel comma terzo, “con
l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda da euro tremila ad euro
cinquemila”.
6.
All’articolo 466 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
7.
All’articolo 467 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila” e “nei casi più
gravi con l’arresto fino a due anni e sei mesi e con l’ammenda da euro mille
ad euro tremila”.
8.
All’articolo 468 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
9.
All’articolo 469 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
Contrabbando
a)
introduce merci estere attraverso il confine di terra in
violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti nel comma due;
b)
è sorpreso con merci nascoste sulla persona o nei bagagli o nei
colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di
trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
c)
asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti
dovuti o senza averne garantito il pagamento;
d)
porta merci fuori del territorio doganale, nelle condizioni
previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette ai
diritti di confine.
Le
merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti.
Il
confine con lo Stato italiano costituisce la linea doganale.
Il
territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.
Sono
spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree
sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo a mezzo dei suoi
organi. La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della
peculiare situazione di ciascuna località, dall’Autorità doganale.
Si
considerano diritti tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in
forza di una legge dello Stato.
Gli
organi doganali, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite nel
presente articolo, possono:
a)
procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere
che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che
circolano negli spazi stessi;
b)
procedere alla visita dei bagagli e degli altri oggetti in
possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza
degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;
c)
invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell’ambito
degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona;
in caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto l’Autorità
doganale può disporre, con provvedimento scritto dettagliatamente motivato, che
le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale; della
perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento
anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore al Promotore di Giustizia
presso il Tribunale; questi, se riconosce legittimo il provvedimento, lo
convalida entro le quarantotto ore successive.
Tutela dell’ambiente
Nel
Libro III “Delle contravvenzioni in ispecie” Titolo II “Delle
contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica” dopo il Capo II “Della
rovina e delle omesse riparazioni di edifizii” è
aggiunto il Capo II bis “Della tutela dell’ambiente” nel cui ambito
è collocato l’art. 472 bis del seguente tenore:
Alla
stessa pena prevista dal comma uno soggiace chiunque cagiona l’inquinamento
atmosferico.
Si
applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da
euro cinquemiladuecento ad euro cinquantaduemila se l’inquinamento è
provocato da sostanze pericolose.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Se
si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione
da tre a otto anni.
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII
“Dei delitti contro l’incolumità pubblica” dopo il Capo III “Dei
delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo
III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito
è collocato l’articolo 326 bis
del seguente tenore:
326
bis Chiunque, senza esservi autorizzato, coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione
da sei a venti anni e con la multa da euro ventiseimila ad euro
duecentosessantamila.
Con
le medesime pene di cui al comma uno è punito chiunque, senza esservi
autorizzato, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantità appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. In questa
ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
Quando,
per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità
e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve
entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa
da euro tremila ad euro ventiseimila.
La
pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra
loro.
Le
pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per
chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria nella
sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope
326
ter Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti tra quelli previsti dall'articolo 326 bis, chi promuove, costituisce,
dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la
reclusione non inferiore a venti anni.
Chi
partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci
anni.
La
pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i
partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
Se
l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma uno, non può
essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione. L'associazione si considera
armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le
pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per
chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per
sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Aggravanti specifiche e confisca
326
quater Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 326 bis sono
aumentate da un terzo alla metà:
a)
nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono
consegnate o comunque destinate a persona di età minore;
b)
per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
c)
se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
d)
se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o
commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.
Se
il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le
pene sono aumentate dalla metà a due terzi.
L'autorità
giudiziaria con la condanna dispone la confisca delle sostanze stupefacenti e
psicotrope e ne ordina la distruzione.
Prescrizioni abusive
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII
“Dei delitti contro l’incolumità pubblica” dopo il Capo III “Dei
delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo
III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito
è collocato l’articolo 326 quinquies
del seguente tenore:
Le
pene previste dall’articolo 326 bis non si applicano alle farmacie per quanto
riguarda l’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e, sulla base di
prescrizioni mediche, per l’acquisto, la vendita o la cessione di dette
sostanze in dose e forma di medicamenti.
CAPO IV
Misure per prevenire il finanziamento del terrorismo e
per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche
Articolo
24
Misure per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti
dell’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
2.
L’Autorità di Informazione Finanziaria:
a)
acquisisce dalle autorità competenti ogni informazione utile allo
svolgimento dei compiti di cui al comma 1;
b)
stabilisce collegamenti con gli organismi che svolgono funzioni
similari negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento
internazionale;
c)
formula alle competenti autorità internazionali proposte di
designazione di soggetti o enti ai fini dell’adozione delle misure di cui al
comma 1;
d)
valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse
economiche presentate dai soggetti interessati;
e)
formula alle competenti autorità internazionali proposte di
cancellazione dalle liste dei soggetti designati, anche sulla base delle istanze
presentate dai soggetti interessati.
Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche
2.
Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto
di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi
modo fondi, beni o servizi, utilizzo.
3.
Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1
e 2.
4.
E’ vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a
disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5.
La partecipazione consapevole ad attività aventi l’obiettivo o il risultato,
diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento è vietata.
6.
Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di
sequestro o confisca, adottati nell’ambito di procedimenti penali o
amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse
economiche.
7.
Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l’omissione o il
rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi
alla presente legge non comportano alcun genere di responsabilità per la
persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità che lo applica, né per i
suoi direttori o dipendenti.
Obblighi di comunicazione
a)
le misure applicate ai sensi del presente Capo, indicando i
soggetti coinvolti, l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse
economiche;
b)
le operazioni, i rapporti nonché ogni altra informazione
disponibile riconducibile ai soggetti designati;
c) sulla base di informazioni dalla stessa fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione.
Articolo
27
Custodia,
amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento
2.
L’Autorità di Informazione Finanziaria provvede, in via diretta ovvero
mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle
attività di cui al comma che precede. Essa può impartire direttive, richiedere
informazioni e revocare o sostituire il custode e l’amministratore.
3.
L’amministratore e il custode operano sotto la sorveglianza dell’Autorità
di Informazione Finanziaria.
CAPO V
Obblighi di adeguata verifica
Casi di applicazione
a)
quando instaurano un rapporto continuativo o d’affari;
b)
quando eseguono operazioni occasionali il cui importo sia pari o
superiore ad euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con
un’operazione unica o con diverse operazioni collegate;
c)
per le prestazioni professionali di valore indeterminato o non
determinabile e nei casi di costituzione, gestione o amministrazione di società,
enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d)
quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, a prescindere da deroghe, soglie o esenzioni applicabili;
e)
quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei
dati relativi alla identificazione del soggetto con cui instaurano il rapporto.
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica e di astensione
1. Gli obblighi
di adeguata verifica consistono:
a)
nell’identificazione del soggetto che instaura il rapporto
continuativo o d’affari o esegue un’operazione, sulla base di documenti,
dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b)
nell’individuazione e nell’identificazione dell’eventuale
titolare effettivo;
c)
nell’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del
rapporto continuativo o d’affari o dell’operazione;
d)
nel controllo costante del rapporto continuativo o della relazione
d’affari.
2. La verifica
dell’identità di cui al comma che precede deve avvenire prima
dell’instaurazione del rapporto continuativo o d’affari o dell’esecuzione
della transazione. Il soggetto con cui si instaura il rapporto è tenuto a
comunicare, sotto la propria responsabilità, ai soggetti di cui all’articolo
2 ogni dato da questi richiesto ai fini dell’adempimento degli obblighi di
adeguata verifica.
3. I notai, i
legali, i revisori dei conti, i contabili esterni ed i consulenti tributari
adempiono gli obblighi di adeguata verifica nel corso dell’esame della
posizione del loro cliente.
4. Gli obblighi
di adeguata verifica sono calibrati in funzione del rischio associato al tipo di
rapporto continuativo o d’affari, di operazione, di cliente o di prodotto.
5. I soggetti di
cui all’articolo 2, quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di
adeguata verifica, non possono instaurare il rapporto continuativo o d’affari
né eseguire operazioni; qualora il rapporto sia già in essere i soggetti
chiudono il rapporto medesimo e valutano se effettuare la segnalazione di
operazione sospetta all’Autorità di Informazione Finanziaria.
6. Gli obblighi
di adeguata verifica si estendono ad eventuali succursali dei soggetti indicati
nell’articolo 2 situati in altri Stati.
7. Gli obblighi
di adeguata verifica si applicano sulla base della valutazione del rischio
esistente.
Articolo 30
Obblighi semplificati ed esenzioni
1. Gli obblighi
di adeguata verifica non si applicano se il soggetto con cui si instaura il
rapporto è un ente creditizio o finanziario situato in un Paese estero che
imponga obblighi equivalenti a quelli dello Stato. L’Autorità di Informazione
Finanziaria individua gli Stati il cui regime è ritenuto equivalente.
2. I soggetti di
cui all’articolo 2 possono essere autorizzati dall’Autorità di Informazione
Finanziaria a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in
relazione a particolari tipologie contrattuali ed a soggetti, diversi da quelli
indicati nel comma 1, caratterizzati, secondo i criteri indicati nell’Allegato
alla presente Legge, da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
3. I soggetti di
cui all’articolo 2 sono tenuti a raccogliere adeguate informazioni al fine di
stabilire se possa adottarsi o mantenersi il regime obbligatorio semplificato.
4. Gli obblighi
semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora vi è
sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o si abbia motivo di
ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile ovvero qualora
essa non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie.
Articolo 31
Obblighi rafforzati
2. Essi, quando
il soggetto con cui instaura il rapporto non è fisicamente presente ai fini
della identificazione, debbono applicare una o più fra le misure di seguito
indicate:
a)
accertare l’identità del soggetto con cui instaura il rapporto
tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
b)
adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione
dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma da parte di un
ente creditizio o finanziario soggetto, nella materia del contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a misure equivalenti a quelle
adottate dallo Stato;
c)
assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia
effettuato tramite un conto intestato al soggetto con cui si instaura il
rapporto presso un ente creditizio.
3. Gli obblighi
di identificazione, anche quando il soggetto non è fisicamente presente, si
considerano comunque assolti quando:
a)
l’identificazione sia già avvenuta in relazione ad un rapporto
in essere, purché le informazioni esistenti risultino aggiornate;
b)
si tratti di operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o
di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono
attività di trasporto di valori mediante carte di pagamento; tali operazioni
sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
c)
i dati identificativi del soggetto con cui si instaura il rapporto
e le altre informazioni da acquisire risultino da atti idonei a fornire certezza
legale.
4. I soggetti
indicati nell’articolo
a)
raccogliere sull’ente corrispondente informazioni sufficienti
per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare,
sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la
qualità della vigilanza cui è soggetto;
b)
valutare la qualità della normativa ivi vigente in materia di
controlli relativi al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo;
c)
ottenere, prima di aprire il conto, l’autorizzazione del
Direttore generale ovvero del soggetto che svolga una funzione equivalente;
d)
definire per iscritto i termini delle rispettive obbligazioni;
e)
assicurarsi che l’ente corrispondente abbia verificato
l’identità dei clienti aventi un accesso diretto ai conti di passaggio, abbia
costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che,
su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell’assolvimento di
tali obblighi.
5. Con riguardo
alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai rapporti d’affari con persone
politicamente esposte residenti in uno Stato estero, i soggetti indicati
nell’articolo 2 debbono:
a)
disporre, in presenza di situazioni di rischiosità, di adeguate
procedure per determinare se il soggetto con cui si instaura il rapporto sia una
persona politicamente esposta;
b)
ottenere, prima di eseguire un’operazione o di avviare un
rapporto continuativo o d’affari con tali soggetti, l’autorizzazione del
Direttore generale ovvero di colui che svolga una funzione equivalente;
c)
adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del
patrimonio o dei fondi impiegati nell’operazione o nel rapporto continuativo o
d’affari;
d)
assicurare un controllo continuo e rafforzato nel rapporto
continuativo o nel rapporto d’affari.
6. E’ vietato
aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo ovvero aprire
o mantenere conti di corrispondenza con un ente creditizio che consenta
notoriamente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.
7. E’ vietata
l’apertura o la tenuta di conti, depositi o libretti di risparmio anonimi o
cifrati o intestati a nomi fittizi o di fantasia.
Obblighi di registrazione e conservazione
Contenuto degli obblighi
2. I soggetti di
cui all’articolo 2 dispongono di sistemi che consentano loro di rispondere
pienamente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioni proveniente
dall’Autorità di Informazione Finanziaria relativamente alle operazioni e ai
rapporti continuativi o d’affari da essi intrattenuti nel corso degli ultimi
cinque anni.
3. Gli obblighi
di registrazione e di conservazione si estendono ad eventuali succursali dei
soggetti indicati nell’articolo 2 situati in altri Stati.
Autorità ed obblighi di segnalazione
Autorità di Informazione Finanziaria (AIF)
2. L’Autorità
ha accesso, anche direttamente, alle informazioni finanziarie, amministrative,
investigative e giudiziarie necessarie per assolvere i propri compiti di
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Essa ha il potere
di effettuare verifiche presso i soggetti di cui all’articolo 2 e di irrogare
ai soggetti responsabili, nei casi previsti dalla presente legge, sanzioni
amministrative pecuniarie.
3. L’Autorità
esegue l’analisi finanziaria delle segnalazioni esaminando ed approfondendo le
modalità di svolgimento e gli elementi costitutivi delle operazioni sospette,
anche avvalendosi di informazioni comunque in proprio possesso o eventualmente
acquisite da altri soggetti ed organi dello Stato, che sono tenuti a fornirle, e
comunica al Promotore di Giustizia presso il Tribunale i fatti che, in base alle
caratteristiche, entità, natura e a qualsivoglia altra circostanza conosciuta,
integrino possibili fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
4. L’Autorità
archivia le segnalazioni che ritiene infondate mantenendone evidenza per dieci
anni decorrenti dalla data di archiviazione. Mantiene altresì evidenza, per
dieci anni, delle segnalazioni di operazioni sospette inviate al Promotore di
Giustizia.
5. L’Autorità
di Informazione Finanziaria:
a)
sovraintende al rispetto degli obblighi stabiliti in materia di
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ed
emana disposizioni di attuazione delle norme contenute nella presente legge, con
esclusione di quelle contenute nei Capi II e III; essa ha il potere, altresì,
di emanare istruzioni e provvedimenti di carattere particolare nei confronti dei
soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalla presente Legge;
b)
emana ed aggiorna periodicamente indicatori di anomalia al fine di
agevolare l’individuazione delle operazioni sospette;
c)
riceve le segnalazioni di operazioni sospette e provvede ad
effettuarne i necessari approfondimenti ai fini dell’eventuale denuncia al
Promotore di Giustizia presso il Tribunale;
d)
autorizza i soggetti di cui all’articolo 2 nei casi previsti
dalla presente Legge;
e)
valuta l’efficacia dei sistemi adottati dai soggetti obbligati
per combattere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo e, ove del
caso, suggerisce le modifiche o integrazioni da apportare ai sistemi medesimi;
f)
propone le eventuali integrazioni e modificazioni della
legislazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo;
g)
predispone, sentiti i soggetti obbligati, programmi di formazione
del personale al fine di far conoscere la normativa vigente e le attività che
potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
h)
compila statistiche in ordine all’applicazione e all’efficacia
delle misure amministrative ed organizzative di prevenzione e repressione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
i)
compie studi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio
e del finanziamento del terrorismo ed elabora e diffonde modelli e schemi
rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario
riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo;
j)
trasmette al Segretario di Stato, entro il 30 settembre di ogni
anno, un rapporto sull’attività svolta;
k)
può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi,
sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di
riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone
immediata notizia al Promotore di Giustizia presso il Tribunale;
l)
cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari
incaricati di definire politiche e standard in materia di prevenzione e
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Articolo
34
Segnalazione di operazioni sospette
2. I soggetti
indicati nell’articolo 2 sono tenuti ad informare prontamente l’Autorità di
Informazione Finanziaria, su richiesta di quest’ultima o di propria
iniziativa, quando siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli
di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni
di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il
sospetto è desunto, avendo a base la capacità economica e l’attività svolta
dal soggetto, dalle caratteristiche, entità e natura dell’operazione o da
qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.
3. Il contenuto,
le modalità di individuazione, anche attraverso l’indicazione di indici di
anomalia, e di invio delle segnalazioni sospette è definito dall’Autorità di
Informazione Finanziaria.
Obbligo di astensione
2. Qualora
l’astensione non sia possibile o possa ostacolare le indagini i soggetti
obbligati informano l‘Autorità immediatamente dopo aver eseguito
l’operazione.
Articolo 36
Divieto di comunicazione
2. I soggetti
obbligati, nonché i loro amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori
legati da qualsivoglia rapporto non possono comunicare al soggetto interessato o
a terzi la segnalazione di operazioni sospette o anche notizie inerenti le
segnalazioni medesime o l’esistenza di procedimenti amministrativi o penali in
materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3. Dal divieto di
cui al comma che precede sono escluse le comunicazioni all’Autorità di
Informazione Finanziaria e all’Autorità Giudiziaria, inquirente o giudicante,
ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali di relativa pertinenza.
4. L’avvenuta
archiviazione della segnalazione è comunicata dall’Autorità di Informazione
Finanziaria al segnalante.
5. Il Promotore
di Giustizia dà comunicazione all’Autorità di Informazione Finanziaria delle
segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.
Articolo
37
Misure di protezione
Dati informativi in materia di trasferimento di fondi
Obblighi in materia di trasferimento di fondi
2. Sono stabilite
norme riguardanti gli obblighi del prestatore dei servizi di pagamento
dell’ordinante e del beneficiario e, altresì, gli obblighi dei prestatori
intermediari di servizi di pagamento.
3 Per i
trasferimenti di fondi restano fermi gli obblighi di verifica della completezza
dei dati informativi relativi all’ordinante nonché quelli relativi alla loro
registrazione e conservazione.
4. L’Autorità
di Informazione Finanziaria, conformemente ai principi contenuti nel Regolamento
(CE) 15 novembre 2006, n. 1781/2006, emana disposizioni di attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Capo.
Controlli sul denaro contante in entrata o in uscita
dallo Stato
Obbligo di dichiarazione, registrazione e conservazione
1. Ogni persona
fisica che entra o esce dallo Stato trasportando denaro contante di importo pari
a quello stabilito dalla disciplina vigente nell’ordinamento europeo deve
dichiarare tale somma in forma scritta all’Autorità di Informazione
Finanziaria.
2. La
dichiarazione di cui al comma 1 contiene:
a)
i dati identificativi del dichiarante, del proprietario e del
destinatario del denaro contante;
b)
l’importo del denaro contante e la sua origine;
c)
l’itinerario seguito.
3. Le
informazioni contenute nella predetta dichiarazione debbono essere registrate e
conservate per un periodo di cinque anni.
4. L’Autorità
di Informazione Finanziaria effettua controlli sul rispetto degli obblighi
previsti dal presente Capo ed irroga, in caso di loro violazione, sanzioni
amministrative pecuniarie.
Tutela della riservatezza
Segreto d’ufficio
Cooperazione internazionale
Articolo
41
Cooperazione in materia di prevenzione e repressione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo
1.L’Autorità
di Informazione Finanziaria scambia a condizioni di reciprocità e, di norma,
sulla base di memorandum di intesa, informazioni in materia di operazioni
sospette e collabora con Autorità di altri Stati che perseguono le medesime
finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo.
2. Il segreto
d’ufficio e le eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni
rivenienti da obblighi contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative non sono di ostacolo all’adempimento degli obblighi di cui al
comma che precede.
3. L’Autorità
di Informazione Finanziaria, conformemente a quanto stabilito dalla Decisione
2000/642/GAI e da altre fonti internazionali, disciplina gli ambiti di utilizzo
delle informazioni ricevute dalle Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di
altri Stati.
CAPO XII
Sanzioni
Sanzioni amministrative pecuniarie
2. La sanzione,
secondo la procedura prevista dalla legge 14 dicembre 1994, n. CCXVII, è
irrogata ai soggetti sottoposti agli obblighi di cui alla presente legge, siano
essi persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura.
3 Il soggetto
sanzionato, diverso dalla persona fisica, è tenuto ad esercitare il regresso
nei confronti degli autori della violazione.
Pubblicazione ed entrata in vigore
Entrata in vigore
La presente legge
entra in vigore il 1° aprile 2011.
Il testo della
presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 20
dicembre 2010.
L’originale della legge medesima, munito del sigillo
dello Stato, sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città
del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta
Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare.
Città del
Vaticano, 30 dicembre 2010
GIOVANNI
Card. LAJOLO,
Presidente
Visto
Il Segretario
Generale del Governatorato
ALLEGATO
Titolare effettivo
1. Per titolare effettivo s’intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25 per cento delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un’entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono state ancora determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Persone politicamente esposte
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:
a) i Capi di Stato, i Capi di Governo, i Ministri, i Vice Ministri e i Sottosegretari:
b) i parlamentari;
c) i membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle Banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo ed internazionale.
2. Per familiari diretti s’intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. Ai fini della individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al comma 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari della presente Legge non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.
Articolo 3
Procedure semplificate di adeguata verifica della controparte
1. I soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge non sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica se il soggetto con cui si instaura il rapporto è un ente creditizio o finanziario situato in un Stato estero, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
a) alle società quotate aventi sede in Stati esteri i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE ovvero sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;
b) ai titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato estero, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull’identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi;
c) alle autorità pubbliche nazionali;
3.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 2 raccolgono
comunque informazioni sufficienti a stabilire se il soggetto con cui si instaura
il rapporto possa beneficiare di un’esenzione menzionata in tali commi.
4. L’Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare i soggetti di cui all’articolo 2 della legge a non applicare gli obblighi di adeguata verifica in relazione:
[01870-01.01] [Testo originale: Italiano]
[B0813-XX.04]